Split Payment - Avviso ai Fornitori
Con l'introduzione dello split payment - attraverso il comma 629, articolo 1, della legge n. 190/2014 di modifica dell'articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972 - cambia il sistema di assolvimento dell'IVA.
Tale articolo recita: "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (...), degli enti pubblici territoriali (...), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
La norma stabilisce, quindi, che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Lo split payment trova applicazione dal 1° gennaio 2015 e a decorrere da quella data, dunque, i Comuni dovranno corrispondere per le fatture emesse a partire dal 2015, soltanto l'importo imponibile, accantonando l'imposta da versare allo Stato secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di attuazione del MEF, in fase di perfezionamento.
Con il presente avviso si chiede, pertanto, ai gentili fornitori di apporre nelle fatture da presentare a questo Ente la seguente dicitura: "L'Iva sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72."
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